L’art. 1, comma 125-bis della Legge n. 124/2017 dispone che, ogni anno, devono essere pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, superiori a 10000,00 euro. L’obbligo riguarda le società che depositano il bilancio abbreviato, le mirco-imprese, le società di persone e le ditte individuali. La pubblicazione deve avvenire sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno
A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 125-ter Legge n. 124/2017, l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari al’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.